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1.
Costituzione e Sede
E’ costituita l'Associazione Culturale denominata ARCHinNOVA, con sede in Piazza Repubblica, 10 a Ferrara. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2.
Carattere dell’associazione
L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
3.
Durata dell’associazione
La durata dell'associazione è illimitata.
4.
Scopi dell’associazione
L'associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza della cultura architettonica, sostenibilità, risparmio energetico, nonché la loro divulgazione.
AI centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento. L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per i propri iscritti, associazioni e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione.
A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà o promuoverà le seguenti attività:
Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e itineranti, inchieste, seminari, lezioni, organizzazione di concorsi.
Iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali, ricreativi in genere, proiezioni di films e documentari.
Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle discipline dell'architettura, dell'arte e della didattica; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.
5.
Requisiti dei soci
Possono essere ammessi all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche italiane ed estere, nonché tutte le associazioni, società e circoli aventi attività e scopi affini e promossi da ArchinNova e non in contrasto con quelli dell'associazione.
I soci hanno l'obbligo
- di accertare e osservare in ogni parte ed ad ogni effetto il presente statuto e i relativi regolamenti;
- di versare all'associazione le quote sociali nei termini stabiliti nel presente statuto;
- di uniformarsi a tutti i provvedimenti che l'associazione, attraverso i suoi organi, prenderà allo scopo di conseguire i fini sociali.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero è volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. I soci non rispondono personalmente dei debiti dell'associazione.
n. 5 bis categorie dei soci
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari semplici;
- soci ordinari attivi (junior e senior);
- soci sostenitori.
- soci ad- honorem.
a) soci ordinari semplici: i soci ordinari hanno diritto di ricevere informazioni in merito all'attività svolta da ArchinNova e aggiornamenti sulle più importanti novità in tema di sostenibilità, risparmio energetico, e cultura architettonica; hanno diritto di voto per l'elezione del consiglio direttivo; hanno diritto a sconti ed agevolazioni sulle iniziative promosse a pagamento dall'associazione; non hanno diritto ad alcun rimborso spese.
b) soci ordinari attivi: i soci ordinari attivi pagano una quota associativa maggiore rispetto ai soci semplici.
I soci attivi si suddividono in junior e senior.
I soci attivi senior contribuiscono all'associazione in misura maggiore rispetto ai soci junior. Ottengono questa qualifica i soci attivi che per tre anni abbiano rispettato i requisiti previsti per la propria categoria;
tutti i soci attivi devono:
- essere consulenti CasaClima e nel caso di esperti jr devono aver realizzato almeno due case certificate CasaClima;
- dimostrare di svolgere attività di promozione e divulgazione a vantaggio della associazione, promuovendo con il proprio lavoro la filosofia CasaClima, l'ecologia, il risparmio energetico, creando contatti con associazioni, enti pubblici e cittadini, in forma volontaria;
- il socio attivo si impegna ad utilizzare, nello svolgimento della propria attività professionale, la consulenza fornita dall'agenzia CasaClima (nel caso di progetti di particolare rilevanza o difficoltà tecnica), e ad informare ARCHinNOVA sullo stato di tutti i lavori ottenuti tramite i contatti creati dall’attività associativa o forniti dall'associazione;
- Il socio attivo si impegna a presentare all'associazione i progetti certificati e di interesse generali realizzati, e potrà fare richiesta di pubblicazione nel sito di ARCHinNOVA alla pagina di rete. La richiesta verrà valutata dal consiglio per l'approvazione;
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I soci attivi hanno l'obbligo di effettuare almeno due case clima ogni anno al fine di mantenere la propria permanenza nella rete;
c)socio sostenitore: i soci sostenitori possono promuovere iniziative e creare sinergie con i soci attivi finalizzate ad una comunicazione della filosofia ARCHinNOVA e contribuiscono in misura maggiore rispetto agli altri soci, con la quota associativa al sostentamento dell'associazione;
d) soci ad honorem: quegli architetti, artisti, studiosi, divulgatori, o quelle persone che nel corso della propria vita, si siano distinti per particolari impegni o meriti operando con intenti affini a quelli dell'associazione: gli associati ad honorem vengono eletti dall'assemblea su proposta deliberata con voto di almeno i tre quarti dei componenti del consiglio diretto.
6.
Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo previa verifica dei requisiti di cui ai punti 5 e 5BIS
Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Le iscrizioni dei soci ordinari e sostenitori si rinnovano automaticamente, fatta salva espressa volontà in senso contrario da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 dicembre.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo annuale fissato dal consiglio direttivo, diverso per ciascuna categoria; i soci ad-honorem sono esonerati dal versamento di tale quota.
La quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.
7.
Quote associative
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, differenziata a seconda della categoria di appartenenza, il cui ammontare viene stabilito dal consiglio direttivo secondo necessità e in relazione al bilancio preventivo di ogni anno. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi a titolo oneroso, gratuito, o a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Tali esborsi non sono ripetibili dal socio dimissionario o escluso.
8.
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
d) per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
e) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
9.
Organi dell’associazione
Organi dell'associazione sono:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
10.
Partecipazione all'assemblea
L’associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’assemblea elegge il consiglio direttivo, il presidente, il segretario e i consiglieri. L’assemblea può revocare il mandato al consiglio e scioglierlo, eleggendo nuovo consiglio, attraverso l’assemblea dei soci straordinaria. L’assemblea può promuovere proposte che il consiglio direttivo deve valutare ed eventualmente approvare.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.
11.
Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante fac-simile, e-mail o semplice preavviso telefonico indirizzato ai soci a cura della presidenza; in alternativa può essere convocata via lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata.
12.
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 1/3 degli associati. In seconda convocazione essa è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona da esso delegata o designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.
L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
13.
Forma di votazione dell'assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. L’associazione si impegnerà a predisporre strumenti tecnici ed informatici a garantire a tutti gli associati l'esercizio dei diritti di associato a quanti vogliano esercitarli via internet. E' consentito, qualora predisposto il voto on-line, il voto elettronico, video conferenza o tramite lettera autografa o e-mail. Le votazioni sono valide con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea.
14.
Compiti dell'assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, il segretario generale;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
in sede straordinaria:
d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
15.
Compiti del consiglio direttivo
II consiglio direttivo ha il compito di:
a) fissare i contributi associativi;
b) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
c)deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
d) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
g) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
h) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
i) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
l) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
o) fissa l'ammontare della quota associativa annua;
Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei partecipanti al consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
16.
Composizione del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto:
a) da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria;
b) da un rappresentante per ogni regione associativamente costituita e operante.
L'assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
AI termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
17.
Riunioni dei consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre consiglieri.
Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in assenza, da un consigliere designato dal presente.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo - verbale sottoscritto da presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. L'associazione si impegnerà a predisporre strumenti tecnici ed informatici volti a garantire il corretto funzionamento del consiglio e della validità delle delibere da esso prese, quali a mero titolo esemplificativo, video conferenze, posta certificata, firma digitale.
18.
Compiti del presidente
Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
AI presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. I contrasti nell'interpretazione del presente statuto sono risolti dal Presidente.
19.
Elezione del presidente
Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
20.
Uffici di segreteria
Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.
21.
Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dai contributi annui di soci, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo; b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; c) da versamenti volontari degli associati; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, attività commerciali; e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
22.
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
23.
Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire anche In modo Indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
24.
Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.
25.
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del consiglio direttivo o, in mancanza, dall'assemblea o dai liquidatori ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
26.
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
27.
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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